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1) PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1
decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad
oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalla
L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto
Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda
di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del
caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
cliente. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso
l'agenzia di viaggi venditrice
L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare
licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del
Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in
possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti
dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi
dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. art. 4 decr. legisl.
111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente
quale mandatario del suo cliente mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura
dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima
della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di
diritto.
5) PREZZO
Il prezzo
del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà
essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in proporzione alla variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo
equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento
di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata
- indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4
1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la
penale nella misura qui di seguito indicata
10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi
prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima
della partenza; 50% da 20 a 16 giorni lavorativi prima della
partenza; 75% da 15 a 07 giorni lavorativi prima della partenza;
nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata
presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio.
Analogamente non vi sarà rimborso nel caso di mancanza o
inesattezza della documentazione personale di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
7)
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto
del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare
alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del
precedente art.
6 e
nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che
l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo.
L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al
consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal
consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno
che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi
previste dagli art.
12
e
13 d. lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato
raggiungimento numero minimo partecipanti) e dalla mancata
accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di
pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi
dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 111/95).
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4°
comma
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un
fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio ex art. 10 d.lgs.111/95 ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto
;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che
gli verrà quantificata preventivamente.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I
partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o
di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite
loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari
desiderata che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata
dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE
cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio
le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere
offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del
consumatore - il tour operator si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della
struttura ricettiva.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel
corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art.
1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può
superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi
altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore
per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a
carico di quest'ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE
Il
consumatore, ai sensi dell'art. 19 1°comma d.lgs. 111/95, deve
denunciare sotto forma di reclamo, all'organizzatore le
difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto
stesso del loro verificarsi al fine di consentire
all'organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al
consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 14 al
fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di
reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni
caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in
caso di incidenti e malattie.
Vedi
"Polizza base" spesso gratuita nei nostri pacchetti
17) FONDO DI GARANZIA
E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi,
ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21
n. 5 decr. legisl. n. 111/95.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contrat-to di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali
contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.
7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel,
Assoviaggi, Astoi e Fiavet
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente
in loco e non incluse nel prezzo del pacchetto turistico sono
estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da SERAPEA
VIAGGI nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta a SERAPEA VIAGGI né a
titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche
nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti,
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione di tali escursioni
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SERAPEA Viaggi – Via XXIV MAGGIO 43 –
04023 – Formia (LT)
Licenza Questura Latina del 27 febbraio 1981 e successive
variazioni con attuale autorizzazione della Regione Lazio
decr. 575 del 24 nov 1998
Serapea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs
111/95, polizza per la Responsabilità Civile Professionale n.
4093307A con la Navale Assicurazioni SpA.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle
disposizioni di legge in vigore nella Regione Lazio al momento
dell’uscita in stampa dello stesso
Il presente Catalogo On
Line ha validità in corso.
Leggi anche le
regolamentazioni sul commercio elettronico:
Decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della
L. 269/98.
La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all'estero.
GROUP
POLICY
Un gruppo si
intende confermato al ricevimento di un acconto pari al 10%
dell'importo previsto
Versamenti minimi da rispettare
90 gg prima 20%
30 gg prima 50%
8 gg prima 100%
Rinunce:
in caso di rinunce
nessuna penalità fino a 90 gg prima
fino a 60 gg prima penale del 5% sul prenotato
fino a 30 gg prima penale del 20% sul prenotato
fino a 9 gg prima penale del 30%
da 8 giorni a 24 prima penale del 50%
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