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Serapea Viaggi
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Privacy:
Legge 675/96
– DPR 318/99
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Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Art.
09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese
al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti
dell'interessato
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei
dati
Art. 16 - Cessazione del
trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati
per effetto del trattamento di dati personali
Art. 19 - Incaricati del
trattamento
Art. 20 - Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati
Art. 21 -
Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati
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Art. 9 - Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali
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1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per
le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
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Art. 10 -
Informazioni rese al momento della raccolta
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1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o
di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e),
e
14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di
cui al comma 1 è
data al
medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
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Art. 11 -
Consenso
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1. Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
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Art. 12 -
Casi di esclusione del consenso
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1. Il consenso non è richiesto quando
il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso,
si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
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Art. 13 -
Diritti dell'interessato
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1. In relazione al trattamento di
dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se
non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
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Art. 14 -
Limiti all'esercizio dei diritti
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1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
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Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati,
limiti alla
utilizzabilità
dei dati e
risarcimento del danno
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Art. 15 -
Sicurezza dei dati
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1.I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive
misure di
sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
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Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati
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1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per
finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è
nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
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1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che
la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
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Art. 18 -
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
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1. Chiunque cagiona danno ad altri
per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
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Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
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Art. 19 -
Incaricati del trattamento
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1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o
dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
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1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti
pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti
conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono
per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di
cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto
della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari
di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
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Art. 21 -
Divieto di comunicazione e diffusione
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1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
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